IL PRETORE
   Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva formulata;
 Rileva  nei  confronti di Andreucci Duilio e di Frescobaldi Vittorio,
 il presidente della Giunta della regione Toscana ha emesso,  in  data
 30  marzo  1994,  ordinanza-ingiunzione  con  la  quale e' stato loro
 ingiunto il pagamento "in solido" della somma di L. 278.080.500;
   Tale   importo   (comprensivo  di  L.  10.500  per  spese  postali)
 costituisce sanzione amministrativa  pecuniaria  per  "la  violazione
 all'art.  2 del d.lgs.lgt. n. 475/1945, sanzionata ai sensi dell'art.
 4 dello stesso d.lgs.lgt., in materia di agricoltura e  foreste,  per
 aver  estirpato  n.  1209  olivi senza la prescritta autorizzazione",
 coma da processo verbale in data 27 maggio 1992 del  Corpo  forestale
 dello Stato;
   Avverso tale provvedimento sanzionatorio hanno proposto opposizione
 con  distinti  ricorsi  l'Andreucci  ed il Frescobaldi, chiedendo che
 venga  disposto  l'annullamento  dell'ordinanza-ingiunzione   o   che
 comunque ne venga dichiarata la illegittimita';
   Gli  opponenti  non  hanno contestato l'avvenuta estirpazione delle
 piante di olivo, ma hanno precisato che  il  programma  della  S.p.a.
 Marchesi  de'  Frescobaldi  (proprietaria dei terreni) non era quello
 della eliminazione delle piante di olivo in discussione  (danneggiate
 dalla  gelata del 1985), bensi' quello della loro sostituzione con un
 reimpianto di oliveto specializzato;
   In particolare, in fatto, i  ricorrenti  hanno  evidenziato  quanto
 segue:
     a)  in  data  2  gennaio  1992 la S.p.a. Marchesi de' Frescobaldi
 aveva   chiesto   all'amministrazione    provinciale    di    Firenze
 l'autorizzazione  per  l'abbattimento  di  n.  1.368  piante di olivo
 finalizzato al reimpianto di oliveto specializzato; la  provincia  in
 data   5   maggio   1992  aveva  comunicato  parere  favorevole  alla
 estirpazione di n. 360 piante, riservandosi di esprimere "nulla  osta
 a  sanatoria"  per  le  altre  1.000  piante  gia'  estirpate dopo il
 ripristino della opere idrauliche distrutte;
     b) con istanza in data 4 luglio 1992,  la  societa'  proprietaria
 dei  terreni  aveva  comunicato  alla  provincia  che  il  reimpianto
 dell'oliveto  specializzato  faceva  parte  di  "opere  di  miglioria
 inserite  in  progetti  P.I.M." (Piani integrati mediterranei), e che
 era stato necessario eseguire con  sollecitudine  i  lavori  per  non
 perdere   i   finanziamenti   della   Comunita'   economica  europea;
 conseguentemente la societa' Marchesi de' Frescobaldi  aveva  chiesto
 alla provincia di concedere il nulla osta a sanatoria, precisando che
 le  opere  idrauliche  erano  gia'  state ripristinate e che le nuove
 piante, in gran parte, erano gia' state messe a dimora;
     c) con atto in data 17 gennaio 1994 la  provincia  di  Firenze  -
 Settore Foreste aveva espresso parere favorevole a sanatoria riguardo
 alla  estirpazione  delle  1.000  piante  di  olivo in precedenza non
 autorizzata;
   A  sostegno  dei  ricorsi  in  opposizione  (ricorsi  poi  riuniti)
 l'Andreucci  ed  il  Frescobaldi hanno dedotto la insussistenza della
 contestata violazione  in  quanto,  trattandosi  di  estirpazione  di
 vecchie  piante con sostituzione di nuove, non sarebbe applicabile la
 normativa invocata dall'amministrazione;
   I  ricorrenti  hanno  altresi'  eccepito   la   incostituzionalita'
 dell'art.   4 del d.lgs.lgt. n. 475/1945 rilevando che "e' soggetto a
 sanzione  chi,  dopo  aver  chiesto  regolarmente   l'autorizzazione,
 procede al reimpianto dell'oliveto spe-cializzato, senza avere atteso
 i  tempi  interminabili della burocrazia nazionale, mentre chi lascia
 morire le piante, avendo soltanto cura di non abbatterle con  proprie
 opere,   non   riceve  alcuna  sanzione";  i  ricorrenti  a  sostegno
 dell'eccezione hanno altresi' rilevato che  la  previsione  da  parte
 dell'art.   4  del  d.lgs.lgt.  citato  di  una  sanzione  pecuniaria
 amministrativa  in  misura  fissa ragguagliata al disvalore economico
 connesso all'infrazione appare ingiustificata  quando  -  come  nella
 fattispecie  - disvalore economico non vi sia per avere l'agricoltore
 reimpiantato gli olivi;
   La questione, nei termini di cui appresso, appare rilevante  e  non
 manifestamente infondata;
   Circa la rilevanza della questione nella presente controversia deve
 rilevarsi  che, sanzionando l'art. 4 del d.lgs.lgt. l'abbattimento di
 alberi di olivo "senza aver ottenuto  la  preventiva  autorizzazione"
 senza  distinzione alcuna in ordine alla finalita' dell'abbattimento,
 poiche' e' pacifico che nel momento  in  cui  le  piante  sono  state
 estirpate l'autorizzazione mancava, non si vede proprio come potrebbe
 essere  esclusa  la  sussistenza  della  violazione,  con conseguente
 necessita' per il giudice di affrontare la  questione  della  entita'
 della sanzione;
   Al  riguardo  occorre considerare che nella domanda di annullamento
 del provvedimento sanzionatorio, accompagnata da deduzioni  in  punto
 di eccessivita' della sanzione, deve intendersi ricompresa la domanda
 di  riduzione  della sanzione ex art. 22, terz'ultimo comma, legge n.
 689/1981; se la previsione di una  sanzione  in  misura  fissa  fosse
 conforme  a  Costituzione  la domanda di riduzione della sanzione non
 potrebbe che essere rigettata;
   L'art. 4 citato prevede una sanzione  pecuniaria  "per  un  importo
 uguale  al  decuplo  del  valore  delle piante abbattute, considerate
 pero'  in  piena  produttivita',   da   stabilirsi   dall'Ispettorato
 provinciale dell'agricoltura";
   La Corte costituzionale ha gia' avuto modo di occuparsi della norma
 in discussione rilevando che la stessa "indica gli elementi necessari
 e  sufficienti  proprio  per  evitare  arbitrii dell'amministrazione,
 facendo espresso riferimento quale base di calcolo della sanzione, al
 valore delle piante di olivo illegittimamente abbattute, ovverosia ad
 un dato non arbitrario ma ricavabile dalle leggi di mercato, in  modo
 da  modulare l'entita' della sanzione al disvalore economico connesso
 all'infrazione, con un accertamento dal quale esula qualsiasi profilo
 di discrezionalita'" (ord. 3 giugno 1992, n. 250); in  precedenza  la
 Corte  costituzionale  aveva  dichiarato  manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4  del  d.lgs.lgt.
 n.  475/1945  in relazione agli artt. 27 e 3 Cost. rilevando che "una
 previsione edittale rigida non e' di  per  se'  incompatibile  con  i
 limiti  imposti  dalla Costituzione alla potesta' punitiva" e che "la
 norma impugnata, non solo non si pone in contrasto con  il  principio
 della personalita' della pena, ma stabilisce anche un trattamento che
 -  proporzionato  all'entita' oggettiva della violazione - appare del
 tutto congruo e razionale rispetto al tipo  di  illecito  sanzionato"
 (ord. 10 dicembre 1987, n. 502);
   La   questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4  del
 d.lgs.lgt.    n.  475/45  appare  non  manifestamente  infondata   in
 relazione  all'art.  3, comma primo, della Costituzione sotto profili
 diversi da quelli gia' esaminati dalla Corte, in quanto la previsione
 di una sanzione pecuniaria fissa commisurata al valore ed  al  numero
 delle  piante  di  olivo  abbattute  non  consente  di tener conto di
 circostanze quali:  1) la successiva autorizzazione a  sanatoria;  2)
 il reimpianto spontaneo di egual numero di piante di olivo;
   La  rigidita'  della  sanzione  impone  un  eguale  trattamento  di
 situazioni che possono essere  profondamente  diverse  sia  sotto  il
 profilo  soggettivo che quello oggettivo, ed in tal modo si determina
 una  disparita'  di   trattamento   in   danno   del   soggetto   che
 sostanzialmente  ha  apportato  una  miglioria (e' documentato che la
 S.p.a. Marchesi de' Frescobaldi ha sostituito le  vecchie  piante  di
 olivo  con  altre  giovani disposte a filari - vedasi nota in data 12
 ottobre 1993 del Corpo forestale dello Stato);
   Se  e'  ragionevole  ragguagliare  l'entita'  della   sanzione   al
 "disvalore  economico  connesso all'infrazione" (ord. 250/1992 cit.),
 molto meno ragionevole, ferma rimanendo  la  base  del  valore  delle
 piante  abbattute  in piena produttivita', appare la previsione fissa
 del decuplo senza previsione di un minimo e di un massimo;
   Se il legislatore nella sua discrezionalita' ha ritenuto  opportuno
 commisurare la sanzione al valore della pianta, in considerazione del
 presunto   danno   derivante  alla  collettivita'  dall'abbattimento,
 essendo pacifico che tale discrezionalita' incontra il  limite  della
 ragionevolezza,  pare  difficile  ritenere rispettato tale limite ove
 sia esclusa la possibilita' di  conferire  un  qualche  rilievo  alla
 circostanza  del  reimpianto  di  egual  numero  di  piante  di olivo
 nell'evidente ottica di una produzione maggiore e/o meno dispendiosa.