IL PRETORE Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva formulata; Rileva nei confronti di Andreucci Duilio e di Frescobaldi Vittorio, il presidente della Giunta della regione Toscana ha emesso, in data 30 marzo 1994, ordinanza-ingiunzione con la quale e' stato loro ingiunto il pagamento "in solido" della somma di L. 278.080.500; Tale importo (comprensivo di L. 10.500 per spese postali) costituisce sanzione amministrativa pecuniaria per "la violazione all'art. 2 del d.lgs.lgt. n. 475/1945, sanzionata ai sensi dell'art. 4 dello stesso d.lgs.lgt., in materia di agricoltura e foreste, per aver estirpato n. 1209 olivi senza la prescritta autorizzazione", coma da processo verbale in data 27 maggio 1992 del Corpo forestale dello Stato; Avverso tale provvedimento sanzionatorio hanno proposto opposizione con distinti ricorsi l'Andreucci ed il Frescobaldi, chiedendo che venga disposto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione o che comunque ne venga dichiarata la illegittimita'; Gli opponenti non hanno contestato l'avvenuta estirpazione delle piante di olivo, ma hanno precisato che il programma della S.p.a. Marchesi de' Frescobaldi (proprietaria dei terreni) non era quello della eliminazione delle piante di olivo in discussione (danneggiate dalla gelata del 1985), bensi' quello della loro sostituzione con un reimpianto di oliveto specializzato; In particolare, in fatto, i ricorrenti hanno evidenziato quanto segue: a) in data 2 gennaio 1992 la S.p.a. Marchesi de' Frescobaldi aveva chiesto all'amministrazione provinciale di Firenze l'autorizzazione per l'abbattimento di n. 1.368 piante di olivo finalizzato al reimpianto di oliveto specializzato; la provincia in data 5 maggio 1992 aveva comunicato parere favorevole alla estirpazione di n. 360 piante, riservandosi di esprimere "nulla osta a sanatoria" per le altre 1.000 piante gia' estirpate dopo il ripristino della opere idrauliche distrutte; b) con istanza in data 4 luglio 1992, la societa' proprietaria dei terreni aveva comunicato alla provincia che il reimpianto dell'oliveto specializzato faceva parte di "opere di miglioria inserite in progetti P.I.M." (Piani integrati mediterranei), e che era stato necessario eseguire con sollecitudine i lavori per non perdere i finanziamenti della Comunita' economica europea; conseguentemente la societa' Marchesi de' Frescobaldi aveva chiesto alla provincia di concedere il nulla osta a sanatoria, precisando che le opere idrauliche erano gia' state ripristinate e che le nuove piante, in gran parte, erano gia' state messe a dimora; c) con atto in data 17 gennaio 1994 la provincia di Firenze - Settore Foreste aveva espresso parere favorevole a sanatoria riguardo alla estirpazione delle 1.000 piante di olivo in precedenza non autorizzata; A sostegno dei ricorsi in opposizione (ricorsi poi riuniti) l'Andreucci ed il Frescobaldi hanno dedotto la insussistenza della contestata violazione in quanto, trattandosi di estirpazione di vecchie piante con sostituzione di nuove, non sarebbe applicabile la normativa invocata dall'amministrazione; I ricorrenti hanno altresi' eccepito la incostituzionalita' dell'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 475/1945 rilevando che "e' soggetto a sanzione chi, dopo aver chiesto regolarmente l'autorizzazione, procede al reimpianto dell'oliveto spe-cializzato, senza avere atteso i tempi interminabili della burocrazia nazionale, mentre chi lascia morire le piante, avendo soltanto cura di non abbatterle con proprie opere, non riceve alcuna sanzione"; i ricorrenti a sostegno dell'eccezione hanno altresi' rilevato che la previsione da parte dell'art. 4 del d.lgs.lgt. citato di una sanzione pecuniaria amministrativa in misura fissa ragguagliata al disvalore economico connesso all'infrazione appare ingiustificata quando - come nella fattispecie - disvalore economico non vi sia per avere l'agricoltore reimpiantato gli olivi; La questione, nei termini di cui appresso, appare rilevante e non manifestamente infondata; Circa la rilevanza della questione nella presente controversia deve rilevarsi che, sanzionando l'art. 4 del d.lgs.lgt. l'abbattimento di alberi di olivo "senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione" senza distinzione alcuna in ordine alla finalita' dell'abbattimento, poiche' e' pacifico che nel momento in cui le piante sono state estirpate l'autorizzazione mancava, non si vede proprio come potrebbe essere esclusa la sussistenza della violazione, con conseguente necessita' per il giudice di affrontare la questione della entita' della sanzione; Al riguardo occorre considerare che nella domanda di annullamento del provvedimento sanzionatorio, accompagnata da deduzioni in punto di eccessivita' della sanzione, deve intendersi ricompresa la domanda di riduzione della sanzione ex art. 22, terz'ultimo comma, legge n. 689/1981; se la previsione di una sanzione in misura fissa fosse conforme a Costituzione la domanda di riduzione della sanzione non potrebbe che essere rigettata; L'art. 4 citato prevede una sanzione pecuniaria "per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate pero' in piena produttivita', da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura"; La Corte costituzionale ha gia' avuto modo di occuparsi della norma in discussione rilevando che la stessa "indica gli elementi necessari e sufficienti proprio per evitare arbitrii dell'amministrazione, facendo espresso riferimento quale base di calcolo della sanzione, al valore delle piante di olivo illegittimamente abbattute, ovverosia ad un dato non arbitrario ma ricavabile dalle leggi di mercato, in modo da modulare l'entita' della sanzione al disvalore economico connesso all'infrazione, con un accertamento dal quale esula qualsiasi profilo di discrezionalita'" (ord. 3 giugno 1992, n. 250); in precedenza la Corte costituzionale aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 475/1945 in relazione agli artt. 27 e 3 Cost. rilevando che "una previsione edittale rigida non e' di per se' incompatibile con i limiti imposti dalla Costituzione alla potesta' punitiva" e che "la norma impugnata, non solo non si pone in contrasto con il principio della personalita' della pena, ma stabilisce anche un trattamento che - proporzionato all'entita' oggettiva della violazione - appare del tutto congruo e razionale rispetto al tipo di illecito sanzionato" (ord. 10 dicembre 1987, n. 502); La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 475/45 appare non manifestamente infondata in relazione all'art. 3, comma primo, della Costituzione sotto profili diversi da quelli gia' esaminati dalla Corte, in quanto la previsione di una sanzione pecuniaria fissa commisurata al valore ed al numero delle piante di olivo abbattute non consente di tener conto di circostanze quali: 1) la successiva autorizzazione a sanatoria; 2) il reimpianto spontaneo di egual numero di piante di olivo; La rigidita' della sanzione impone un eguale trattamento di situazioni che possono essere profondamente diverse sia sotto il profilo soggettivo che quello oggettivo, ed in tal modo si determina una disparita' di trattamento in danno del soggetto che sostanzialmente ha apportato una miglioria (e' documentato che la S.p.a. Marchesi de' Frescobaldi ha sostituito le vecchie piante di olivo con altre giovani disposte a filari - vedasi nota in data 12 ottobre 1993 del Corpo forestale dello Stato); Se e' ragionevole ragguagliare l'entita' della sanzione al "disvalore economico connesso all'infrazione" (ord. 250/1992 cit.), molto meno ragionevole, ferma rimanendo la base del valore delle piante abbattute in piena produttivita', appare la previsione fissa del decuplo senza previsione di un minimo e di un massimo; Se il legislatore nella sua discrezionalita' ha ritenuto opportuno commisurare la sanzione al valore della pianta, in considerazione del presunto danno derivante alla collettivita' dall'abbattimento, essendo pacifico che tale discrezionalita' incontra il limite della ragionevolezza, pare difficile ritenere rispettato tale limite ove sia esclusa la possibilita' di conferire un qualche rilievo alla circostanza del reimpianto di egual numero di piante di olivo nell'evidente ottica di una produzione maggiore e/o meno dispendiosa.